Descrizione


REGOLAMENTO D’ISTITUTO
[ con Regolamento di disciplina degli alunni – all. 1 ]

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Capo I: GLI ORGANI COLLEGIALI

Capo II: IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Capo III: LA GIUNTA ESECUTIVA

Capo IV: IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Capo V: IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI

Capo VI: IL CONSIGLIO DI CLASSE

Capo VII: IL COMITATO STUDENTESCO

GLI STUDENTI
Capo I: I DIRITTI DEGLI STUDENTI

Capo II: I DOVERI DEGLI STUDENTI

Capo III: NORME SULLA FREQUENZA SCOLASTICA

Capo IV: DIVIETI

Capo V: ALUNNI MAGGIORENNI

Capo VI: CODICE DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

I DOCENTI
Capo I: DIRITTI ED OBBLIGHI

Capo II: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

PRINCIPI GENERALI

Il Regolamento d’Istituto è approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n…. del…..ed è redatto nel rispetto della Costituzione, delle leggi vigenti ed in particolare del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, come successivamente modificato ed integrato dal D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007.

Art. 1: Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica a tutte le componenti scolastiche, docenti, personale non docente, alunni, genitori e tutti coloro che, occasionalmente, possono trovarsi nell’Istituto.
  2. Per Istituto si intende l’edificio principale, i laboratori esterni e l’area circostante delimitata dalla recinzione. Quest’ultima non è adibita alla circolazione dei veicoli ma ha esclusivamente funzione di parcheggio: pertanto sono ammessi solo i percorsi per raggiungere e lasciare i parcheggi. Durante lo svolgimento delle attività didattiche lo spazio esterno coperto dalla tettoia è adibito esclusivamente al parcheggio dei motocicli.

Art. 2: Le libertà

  1. Nell’Istituto tutte le componenti godono della libertà di opinione, di associazione, di riunione, di espressione, secondo il dettato costituzionale e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 3: Rapporti interpersonali

  1. I rapporti tra gli studenti, i genitori, i docenti, il personale non docente devono essere improntati alla correttezza e al rispetto reciproco che derivano dalla consapevolezza di partecipare, ciascuno nel proprio ambito e con le proprie specificità, al processo educativo degli alunni.
  2. Nello svolgimento delle proprie mansioni, il personale si deve attenere alla normativa vigente, in particolare a quanto previsto dai codici disciplinari, pubblicati sul sito web: https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/codiciDisciplinari/disciplinari.php

Art. 4: Articolazione dell’orario

  1. L’orario dell’attività didattica si articola sia sulle ore antimeridiane sia su quelle pomeridiane per un massimo di sette unità orarie di sessanta minuti. Nella mattinata le lezioni curricolari si svolgono per la durata massima di sei unità orarie, con un intervallo fra la terza e la quarta unità di quindici minuti. Le lezioni pomeridiane si svolgono per la durata massima di due unità orarie. È prevista una pausa per il pranzo di una unità oraria al termine della quinta unità.
  2. Durante la pausa per il pranzo l’attività didattica è sospesa e gli alunni non sono autorizzati a permanere all’interno dell’istituto scolastico, pertanto la scuola non risponde di incidenti o di fatti illeciti a loro accaduti o da loro provocati.

Art.5: Sciopero ed esercizio dei diritti sindacali del personale

  1. In caso di sciopero del personale della scuola, l’Istituto resta comunque aperto, anche se non può essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Il Dirigente scolastico avrà cura di informare preventivamente le famiglie dello sciopero tramite opportuna comunicazione agli studenti.
  2. In caso di partecipazione del personale della scuola ad assemblee sindacali, il Dirigente scolastico avviserà con anticipo le famiglie dell’ingresso posticipato o dell’uscita anticipata degli alunni.

Art. 6: Comunicazioni e rapporti con le famiglie

  1. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente scolastico comunica alle famiglie l’orario di ricevimento settimanale di ogni docente. La prenotazione del colloquio mediante accesso al registro elettronico dell’Istituto attribuisce il diritto di essere ricevuti con precedenza.
  2. Nell’ambito della programmazione annuale il Collegio dei docenti individua la data di un ricevimento generale di tutti i docenti da effettuarsi in un pomeriggio dopo il termine del primo/secondo trimestre o del primo quadrimestre. Parimenti nella stessa sede viene stabilita la data dell’incontro di fine anno scolastico con i genitori per i chiarimenti e le indicazioni sui debiti formativi degli alunni.
  3. Il registro elettronico è lo strumento principale di comunicazione fra la scuola e le famiglie. È altresì fonte di informazione ufficiale per ciò che concerne le valutazioni, le assenze, i permessi di entrata posticipata o uscita anticipata, nonché le note disciplinari e ogni altra notizia relativa ad ogni singolo alunno e/o alla classe. I genitori possono accedervi con le credenziali fornite loro dalla scuola ed hanno il diritto/dovere di consultarlo frequentemente. Le credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone. I genitori che le ricevono sono responsabili del loro corretto utilizzo.
  4. 4. Le verifiche scritte sono documenti pubblici. Non possono essere portate, di norma, a casa dagli alunni, al fine di evitare smarrimenti. I genitori e gli alunni che sono interessati a estrarne copia possono richiedere per iscritto la fotocopia, o anche, attraverso fotografia dal cellulare dello studente, appositamente acceso allo scopo, previa autorizzazione del docente.

Art. 7: Accesso ai documenti amministrativi

  1. Ai genitori, ai rappresentanti legali degli alunni, agli alunni maggiorenni e a chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dalla L. 241 del 07/08/1990.
  2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (Art. 22 L. 241/90).
  3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura (Art. 25 L. 241/90).
  4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è proponibile ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale (Art. 25 L. 241/90).
  5. Tramite il sito web istituzionale, l’istituto ottempera agli obblighi relativi alla trasparenza e accesso civico.

Art. 8: Divieto di turpiloquio

  1. Nell’Istituto sono vietati il turpiloquio e la bestemmia (di cui all’art. 724 c.p.). Tali comportamenti verranno sanzionati con provvedimenti disciplinari adottati dal Dirigente scolastico con interventi adeguati alla gravità del comportamento e, se si tratta di alunni, dagli insegnanti mediante nota sul registro di classe o, nel caso di reiterazione, dal Consiglio di classe

Art. 9: Divieto di fumo

  1. In tutto l’edificio e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica è vietato fumare, anche con sigarette elettroniche (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).
  2. L’istituto si propone una scuola libera dal fumo, al fine di tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituzione scolastica, come sancito in generale dall’art. 32 della Costituzione, dal D.L. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche. L’applicazione della normativa non ha carattere puramente repressivo, ma rientra nei compiti istituzionali della scuola, impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.
  3. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 27,50 e non superiore a € 275. (L. 584/75 e successive modificazioni). Tale importo è raddoppiato qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni (Art. 52 Legge Finanziaria 2002, comma 20).
  4. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA.
  5. Il Dirigente scolastico provvede alla nomina dei funzionari incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto e a far apporre i cartelli di divieto. Detti funzionari hanno l’obbligo di accertare le infrazioni e di verbalizzarle su appositi moduli di contestazione, che conterranno anche le modalità di pagamento della sanzione. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione della normativa anti fumo, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 220 a € 2200 (Art. 52 Legge Finanziaria 2002).
  6. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, in qualità di preposto, ha comunque l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai funzionari individuati dal Dirigente Scolastico; a tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l’intervallo.

Art. 10: Comportamento degli studenti

  1. È richiesto agli studenti un comportamento corretto in qualsiasi occasione e momento della vita scolastica. Le trasgressioni saranno segnalate alle famiglie tramite del registro di classe elettronico.

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Capo I: GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 11: Organi collegiali dell’Istituto
Gli organi collegiali operanti nell’Istituto sono:

  • il Consiglio d’Istituto
  • la Giunta esecutiva
  • il Collegio dei docenti
  • il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
  • i Consigli di classe
  • il Comitato studentesco

Art. 12: Convocazione e validità delle adunanze

  1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale o mediante invio di posta elettronica e affissione all’albo. La lettera o l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
  2. Ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.
  3. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali o che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa o quando l’esercizio delle medesime costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale.
  4. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Capo II: IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Art. 13: Composizione e durata

  1. Il Consiglio d’Istituto è costituito da diciannove componenti eletti dalle categorie di appartenenza, di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, quattro rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli alunni. Il dirigente scolastico è membro di diritto.
  2. Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
  3. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti di genitori degli alunni.

Art. 14: Convocazione

  1. Il Consiglio d’istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 15: Competenze

  1. Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Esso delibera il Programma annuale e il conto consuntivo e dispone l’impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, nelle seguenti materie:
    • adozione del regolamento d’Istituto
    • elaborazione e adozione degli indirizzi generali del PTOF e determinazione delle forme di autofinanziamento
    • acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico–scientifiche e dei sussidi didattici
    • adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali
    • criteri generali per la programmazione educativa
    • criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate, ai viaggi d’istruzione
    • promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione
    • partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
    • forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali esso indica altresì i criteri generali relativi:
    • formazione delle classi
    • assegnazione ad esse dei singoli docenti
    • adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali
    • coordinamento organizzativo dei Consigli di classe
    • provvedimenti disciplinari a carico degli studenti che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni.

    Esercita inoltre le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previsti dal D.L. 297/94 (artt. 276 ss). Il Consiglio d’Istituto esercita le competenze in materia di assegnazione in uso delle attrezzature scolastiche ad altre scuole (Art.94, D.L. 297/94). Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all’ educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’Art. 106 T.U., approvato con D.P.R.n. 309/90. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti oltre che dal D.L. 297/94 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

Art. 16: Pubblicità delle adunanze e degli atti

  1. Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, ad eccezione di quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
  2. La pubblicità degli atti del Consiglio d’istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo della copia integrale del verbale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Capo III: LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 17: Composizione e durata

  1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio d’Istituto fra i suoi componenti ed è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da un rappresentante degli studenti. Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico ed il dirigente amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario della medesima.
  2. Essa dura in carica tre anni scolastici. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Art. 18: Competenze

  1. La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d’istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
  2. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento ha il compito di proporre al Consiglio d’Istituto il programma annuale, predisposto dal dirigente scolastico in collaborazione con il D.S.G.A., unitamente alla relazione illustrativa delle attività finanziarie della istituzione scolastica, che entro la stessa data viene sottoposto ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Capo IV: IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 19: Composizione ed adunanze

  1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico. Ne fanno altresì parte i docenti di sostegno.
  2. Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
  3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe.

Art. 20: Competenze
Il Collegio dei docenti ha le seguenti competenze:

  • delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto
  • elabora il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF)
  • identifica e attribuisce le funzioni strumentali al PTOF
  • formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto
  • delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi
  • valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica
  • provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti finanziari fissati dal Consiglio d’Istituto, alla scelta dei sussidi didattici
  • adotta o promuove iniziative di sperimentazione
  • promuove iniziative di aggiornamento dei docenti
  • elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’istituto
  • elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente
  • programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap
  • adotta le iniziative di sostegno e integrazione in favore degli alunni figli di stranieri residenti in Italia previste dagli Art. 115 e 116 del D.L. n. 297/94
  • su iniziativa degli stessi docenti delle rispettive classi e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, esamina i casi di scarso profitto e frequenza irregolare degli alunni allo scopo di individuare i mezzi per il loro recupero
  • esprime parere in ordine alla sospensione dal servizio per incompatibilità ambientale (Art. 468 D.L. n. 297/94) e alla sospensione cautelare (Art. 506 D.L. n.297/94)
  • esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze

Capo V: IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI

Art. 21: Composizione

  1. Il Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti è composto dal Dirigente scolastico, che ne è il presidente, da tre docenti quali membri effettivi, da un genitore, da uno studente e da un membro esterno. Due docenti sono eletti dal Collegio dei docenti, il terzo dal Consiglio di Istituto. Il Comitato dura in carica tre anni scolastici

Art. 22: Competenze
Le competenze del Comitato sono le seguenti:

  • stabilire i criteri per la valutazione dei docenti
  • valutazione del servizio a richiesta dell’interessato e previa relazione del Dirigente scolastico (Art. 448 D.L. n. 297/94);
  • valutazione del servizio del personale docente in materia di anno di formazione (Art. 440 D.L. 297/94);
  • valutazione del servizio in materia di riabilitazione del personale docente (Art. 501 D.L. n. 297/94)

Capo VI: IL CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 23: Composizione

  1. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno, i docenti tecnico–pratici, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
  2. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico oppure, su delega del medesimo, da un docente membro del Consiglio.
  3. Alle riunioni del consiglio di classe sono ammessi, su richiesta inviata entro il giorno precedente alla riunione e senza diritto di parola, anche i genitori e gli studenti non rappresentanti di classe.

Art. 24: Competenze
Il Consiglio ha le seguenti competenze:

  • formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione
  • agevola e favorisce i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni
  • esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione in merito alle attività integrative e di sostegno e alle iniziative di sperimentazione metodologico–didattica
  • commina agli alunni le sanzioni disciplinari comportanti la sospensione fino a quindici giorni (Art. 19 lett. d R.D. 4 maggio 1925 n. 653, abrogato dall’Art.6 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249)
  • propone le sanzioni disciplinari a carico degli alunni previste dall’Art. 19, lett. e,f,g,h,i, R.D. 4 maggio 1925, n. 653)

La valutazione periodica e finale degli alunni spetta al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. In tale sede il consiglio di classe opera come collegio perfetto, pertanto i docenti che non possono essere presenti per causa di forza maggiore devono essere sostituiti.

Capo VII: IL COMITATO STUDENTESCO

Art. 25: Composizione

  1. Il Comitato studentesco operativo è composto: quattro rappresentanti del Consiglio d’Istituto, che ne fanno parte di diritto; due rappresentanti per ogni specializzazione e quattro rappresentanti per il biennio, che sono eletti dai rappresentanti di classe.
  2. Al suo interno vengono eletti un Presidente, un Vice–presidente e un segretario.

Art. 26: Funzioni

  1. Il Comitato studentesco svolge un ruolo di rappresentanza esponenziale delle esigenze degli studenti nei confronti dell’istituzione scolastica e di verifica del rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti e del regolamento interno. Le sue competenze sono specificate dal regolamento interno del Comitato.
  2. Esprime parere obbligatorio sulle proposte di acquisto dei materiali destinati ai laboratori. Tali proposte dovranno pervenire al Comitato studentesco almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza del Consiglio d’Istituto.

GLI STUDENTI

Capo I: I DIRITTI DEGLI STUDENTI
Art. 27: Principi generali

  1. La scuola è luogo di formazione e di educazione finalizzato alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, attraverso il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva ed allo sviluppo del senso di responsabilità e dell’autonomia individuale degli studenti.
  2. Gli studenti hanno diritto:
    • ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
    • alla continuità dell’apprendimento e ad essere guidati alla scoperta e alla valorizzazione delle proprie inclinazioni;
    • a vivere in un ambiente che favorisca la solidarietà fra i suoi componenti;
    • a essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
    • alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
    • ad esercitare autonomamente la scelta tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola;
    • ad usufruire di iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;
    • all’accoglienza, al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza;
    • alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati anche agli studenti con disabilità;
    • alla disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
    • ai servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
    • ad eleggere due rappresentanti per il Consiglio di classe, quattro rappresentanti per il Consiglio d’Istituto e due rappresentanti per la Consulta provinciale degli Studenti;

Art. 28: Rappresentanza degli studenti negli organi collegiali della scuola

  1. Gli studenti eleggono due rappresentanti per il Consiglio di classe, quattro rappresentanti per il Consiglio d’Istituto, due rappresentanti per la Consulta provinciale degli Studenti.
  2. Le elezioni si svolgono annualmente con le modalità previste da una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
  3. I rappresentanti di classe partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni del Consiglio di classe fornendo il loro contributo e parere su tutte le tematiche scolastiche, ad eccezione delle questioni di valutazione; in particolare, i rappresentanti di classe esprimono parere sulla programmazione e definizione degli obiettivi didattici della classe, sulla distribuzione e il carico di studio, sulle visite d’istruzione, sulla scelta dei libri e del materiale didattico e sulla partecipazione ad attività e progetti del gruppo classe.
  4. I rappresentanti d’istituto partecipano ai lavori del Consiglio d’istituto e/o della Consulta provinciale, diffondendo le informazioni sulle delibere e decisioni adottate agli studenti dell’istituto.
  5. Gli studenti minorenni rappresentanti del Consiglio d’Istituto non hanno voto deliberativo sulle materie sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo nonché sull’impiego dei mezzi finanziari.

Art. 29: Le assemblee studentesche

  1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
  2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d’istituto.
  3. Le assemblee di classe dovranno essere indette dai rappresentanti di classe eletti o dalla maggioranza degli studenti della stessa classe. La richiesta, salvo il verificarsi di situazioni di particolare gravità, dovrà essere presentata alla dirigenza (DS o suo delegato) con un anticipo di almeno cinque giorni e dovrà recare le firme, per presa conoscenza, degli insegnanti nelle cui ore è prevista l’assemblea e l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno; è consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese e per la durata massima di due ore; assemblee più brevi, di una sola ora, possono essere indette qualora gli studenti ritengano questo tempo sufficiente ad esaurire l’o.d.g; l’assemblea di classe non potrà essere tenuta sempre nello stesso giorno e nelle stesse ore. Oltre al modulo per la richiesta, va redatto su un altro modulo reperibile in segreteria, il verbale dell’assemblea, condizione necessaria perché sia concessa l’assemblea successiva. Per eventi gravissimi e improvvisi, potrà essere richiesta un’ assemblea di classe straordinaria, una sola volta nel corso dell’anno.
  4. In merito al potere d’intervento degli insegnanti alle assemblee, si ricorda che essi dovranno presenziarvi almeno per la prima volta per le classi prime e, negli altri casi, ove lo ritengano opportuno; si sottolinea che la responsabilità dell’ordine e della disciplina è a loro carico, anche se la gestione è riservata agli studenti. I docenti responsabili sono autorizzati allo scioglimento in caso di comportamenti non corretti o contrari al regolamento di istituto.
  5. L’Assemblea dei rappresentanti di classe costituisce il Comitato Studentesco, il cui compito è prevedere un calendario delle attività studentesche da sottoporre all’approvazione del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto. Il Comitato studentesco è presieduto dai rappresentanti di Istituto degli studenti. Le assemblee del Comitato Studentesco sono convocate dai rappresentanti di Istituto oppure dalla maggioranza dei rappresentanti di classe. La richiesta di convocazione del Comitato Studentesco dovrà essere presentato alla Dirigenza con un congruo preavviso (non inferiore a 5 giorni), affinché ne sia data comunicazione agli studenti.
  6. Il comitato studentesco o il 10% degli studenti possono convocare un’assemblea d’istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. La richiesta deve essere fatta in forma scritta e inoltrata alla presidenza almeno quindici giorni prima della data fissata. Essa deve contenere l’elenco dei punti che verranno discussi durante l’assemblea.
  7. Le assemblee del comitato studentesco o di Istituto potranno svolgersi per la durata di una giornata scolastica al mese (con l’eccezione dei mesi di settembre, maggio, giugno).
  8. I luoghi dell’assemblea devono essere compatibili con la sorveglianza; per il corretto svolgimento dell’assemblea è richiesta la costituzione di un comitato di sorveglianza composto dagli stessi studenti.
  9. Durante assemblee del comitato studentesco o di istituto svolte durante l’orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all’ordine del giorno, senza oneri per la scuola. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro assemblee all’anno.
  10. Alle assemblee degli studenti possono assistere, oltre al dirigente scolastico o i suoi delegati, anche i docenti in ottemperanza all’obbligo di vigilanza. Il Dirigente Scolastico ed i docenti delegati alla sorveglianza sono autorizzati a sciogliere l’assemblea nel caso di comportamenti non corretti, o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea o che violino i regolamenti di Istituto o in presenza di imprevisti che possano pregiudicare la riuscita delle iniziative. Gli insegnanti nelle cui ore si svolge l’assemblea esercitano la sorveglianza dall’esterno dell’aula.
  11. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavori di gruppo.
  12. Agli studenti e ai loro genitori, previa autorizzazione della presidenza, è concessa l’utilizzazione delle aule in orario extrascolastico per seminari o riunioni aventi carattere culturale in relazione alle problematiche della vita scolastica. A tali riunioni è permessa la partecipazione delle altre componenti della scuola.

Art. 30: Diritto di affissione

  1. Gli studenti hanno diritto ad uno spazio per l’affissione di manifesti, articoli di stampa e di altre comunicazioni purché aventi contenuto non contrario al codice penale
  2. La durata delle affissioni è di cinque giorni.
  3. È vietata la propaganda politica in periodo elettorale.

Art. 31: Diritto alla valutazione trasparente e tempestiva

  1. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  2. Lo studente ha diritto di conoscere le valutazioni che lo riguardano, debitamente motivate, immediatamente per le verifiche orali e non oltre il ventesimo giorno dallo svolgimento per quelle scritte.
  3. Le valutazioni scritte, orali e pratiche vengono riportate in tempo reale o al momento della consegna (per gli scritti e pratici corretti) sul registro elettronico, direttamente consultabile mediante accesso al sito dell’Istituto; le pagelle alla fine di ogni periodo scolastico sono consultabili e scaricabili dal registro elettronico. Il registro elettronico ha valore di documento pubblico e sostituisce tutti i registri cartacei.
  4. Lo studente ha diritto di motivare in forma corretta e rispettosa ai docenti e alla Presidenza le sue osservazioni e considerazioni in merito alle valutazioni.

Art. 32: Diritto alla riservatezza

  1. In accordo con la normativa di riferimento del trattamento dei dati, la scuola non è tenuta a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti, per il perseguimento delle proprie specifiche finalità istituzionali. Le famiglie e gli studenti hanno diritto ad essere informati sui dati personali conservati e sul loro utilizzo, oltre a poterli far rettificare se erronei, incompleti o non aggiornati, tramite richiesta scritta al DS. I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici.
  2. Durante le attività di lezione è proibito l’uso di telefoni cellulari e di qualunque apparecchiatura per l’invio e ricezione di messaggi scritti ed orali a carattere personale, da parte di docenti, studenti e personale; in particolare, durante l’esecuzione delle verifiche scritte, a discrezione del docente, può essere richiesta la consegna delle apparecchiature.
    Per quanto riguarda gli studenti, nel caso in cui i docenti verificassero l’uso di tali strumenti nel corso delle lezioni, sono autorizzati al ritiro degli stessi. A seguito di ritiro di cellulari o di strumenti che contengono informazioni private, al fine di garantire il rispetto della legislazione che tutela la privacy dei dati personali, il docente chiederà all’alunno di spegnere l’apparecchio. Lo strumento sarà conservato in vicepresidenza in luogo sicuro. La riconsegna degli strumenti ritirati sarà fatta solo al termine dell’attività didattica giornaliera. Nel caso di recidiva saranno assunti provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno.
  3. Poichè la scuola promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie ai fini didattici, per il tempo stabilito e sotto il costante controllo, gli insegnanti possono autorizzare l’uso delle apparecchiature elettroniche da parte degli studenti durante le lezioni, ad esempio per consultare libri elettronici o testi online e per produrre copia dei compiti in classe.
  4. La registrazione audio-video delle lezioni può avvenire previo accordo con le persone coinvolte.
  5. Non è consentita la diffusione immagini, video o foto sul web, se non con il consenso delle persone riprese; la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone fa incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie ed anche, nei casi più gravi, in reati perseguibili penalmente.

Art. 33: Diritto alla consultazione

  1. Gli studenti possono esprimere la loro opinione mediante una consultazione nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola.

Capo II: I DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 34: Doveri inerenti al processo educativo e al comportamento

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi; in particolare devono mantenere in qualsiasi occasione e in ogni momento della vita scolastica un atteggiamento corretto e coerente con i principi ed i valori della carta costituzionale e della convivenza civile.
  3. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. È assolutamente vietato sporcare, lasciare rifiuti per terra, consumare bevande e cibi durante le lezioni.
  4. Gli studenti si presentano a scuola con il materiale didattico occorrente per tutte le attività da svolgere in classe, nei laboratori e in palestra.
  5. Gli studenti tengono in ordine gli oggetti personali e portano a scuola solo quelli utili alla loro attività di studio
  6. Gli studenti informano i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
  7. In caso di smarrimento del libretto si può richiedere un duplicato in segreteria, dopo aver regolarmente denunciato al D.S. l’avvenuto smarrimento. La richiesta di un ulteriore libretto è necessaria anche nel caso in cui vengano esauriti i tagliandi relativi ad assenze, ritardi etc.
  8. Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso e consono al contesto ed all’attività scolastica; in particolare, nella stagione calda, evitare di indossare un abbigliamento più adatto ai luoghi di vacanza che alla scuola.
  9. In palestra l’accesso è consentito solo con tuta da ginnastica oppure con pantaloncini e maglietta, scarpe ad uso esclusivo della palestra. Ogni mancanza deve essere segnalata sul registro di classe e verrà considerata ai fini dell’attribuzione del voto di condotta.
  10. Gli studenti hanno il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte da avanzare nel corso delle riunioni degli organi collegiali in forma verbale o scritta.
  11. Gli studenti hanno l’obbligo di tenere un contegno corretto nell’ambito dell’Istituto. Negli spazi comuni dell’Istituto e soprattutto durante le ore di lezione devono tenere un tono di voce civile ed evitare inutili schiamazzi.
  12. È dovere della presidenza e dei docenti richiamare gli alunni al rispetto di tali disposizioni.

Art. 35: Utilizzo e conservazione del patrimonio scolastico

  1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dall’istituto e dalle leggi dello Stato.
  2. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza e dai regolamenti dei singoli laboratori e della palestra, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  3. Gli studenti rispettano e fanno rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l’ambiente dove studiano e lavorano; collaborano (nei limiti delle loro possibilità) a renderlo confortevole ed accogliente.
  4. Gli studenti risarciscono i danni, anche involontari (dovuti a negligenza), causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature della scuola.
  5. L’istituto non risponde in alcun modo di beni preziosi e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati e eventuali danni ai mezzi parcheggiati nell’area dell’istituto, pur cercando di evitare il verificarsi di fatti incresciosi (furti, danneggiamenti, etc.).
  6. All’inizio di ogni anno scolastico, la classe prende atto (compilando l’apposito modulo di consegna) dello stato dell’aula, dei suoi arredi, delle suppellettili e delle dotazioni, facendosi carico di garantirne la buona conservazione.
  7. Eventuali guasti o danneggiamenti dovuti ad usura o ad incidenti involontari saranno riparati a carico della scuola senza alcun addebito per gli studenti.
  8. Nell’eventualità che i guasti o danneggiamenti non siano accidentali, ma dovuti a negligenza o vandalismo, sarà richiesta la riparazione a carico dei diretti responsabili o comunque degli utenti abituali. Tali comportamenti sono punibili anche ai sensi dell’art. 635 punto 3) c.p. (danneggiamento aggravato).
  9. Inoltre è competenza del Consiglio di classe decidere gli opportuni provvedimenti disciplinari.
  10. All’inizio dell’anno scolastico verrà stabilita dal docente coordinatore della classe una “pianta” per ogni aula normale o speciale. La pianta della classe potrà essere modificata su richiesta motivata di un docente o degli alunni solo previo accordo tra i docenti della classe. La disposizione materiale dei banchi potrà essere diversa da quella tradizionale col parere favorevole di tutti i docenti della classe, sentito il personale non docente interessato.

Capo III: NORME SULLA FREQUENZA SCOLASTICA

Art. 36: Frequenza scolastica

  1. Un impegno nella frequenza assidua all’attività didattica da parte di docenti e studenti, oltre che un obbligo preciso, è indice di partecipazione attiva al dialogo educativo.
  2. Al suono della prima campanella gli alunni devono trovarsi ai propri posti nelle aule, nei laboratori o nei reparti in cui è programmata l’attività scolastica. Solo per motivi legati ai mezzi di trasporto o per altri gravi motivi (che devono avere carattere di eccezionalità), gli alunni verranno ammessi in classe entro il limite massimo di 10 minuti dopo il suono della campanella che segnala l’inizio effettivo delle lezioni; tale ritardo verrà segnalato sul registro elettronico di classe dal docente della prima ora di lezione e dovrà essere giustificato per iscritto.
  3. Il ritardo oltre tale orario comporta l’entrata per la seconda ora di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, con l’obbligo della successiva giustificazione scritta. Gli alunni, in attesa di essere ammessi in aula al suono della campana successiva, rimarranno nell’open space accanto alla sala docenti. In caso di ritardi frequenti sarà cura del coordinatore di classe informare per iscritto le famiglie.
  4. Di norma, non è consentito entrare dopo l’inizio della seconda ora di lezione; casi particolari, dovuti a motivi eccezionali (visite mediche, ospedaliere…) devono essere preventivamente comunicate dalle famiglie alla scuola. Altri casi particolari di ritardo, dopo la prima ora di lezione, dovranno essere confermati dai genitori, entro l’inizio della terza ora. Casi singoli saranno valutati dalla Presidenza per i provvedimenti conseguenti.
  5. Nelle prime due ore di lezione e nell’ora seguente l’intervallo non è, di norma, consentito in alcun modo di uscire dall’aula. Nel corso delle successive ore di lezione lo studente non può lasciare l’aula, neanche per breve tempo, senza il permesso dell’insegnante responsabile.
  6. Non è consentito agli alunni di uscire dall’aula al cambio dell’ora, salvo autorizzazione dell’insegnante che subentra.
  7. Lo spostamento degli alunni dell’intera classe da un locale ad un altro dell’Istituto deve essere effettuato in ordine, in silenzio e il più celermente possibile e dovrà essere sempre accompagnato dal docente o dal personale A.T.A..
  8. E’ facoltà dei docenti concedere agli alunni il permesso di temporaneo allontanamento dall’aula per potersi recare ai servizi. Tale permesso non può essere concesso a più di un alunno per volta e solo per il tempo strettamente necessario. In prossimità della fine dell’ora di lezione il permesso deve essere chiesto all’insegnante dell’ora successiva.

Art. 37: Assenze e giustificazioni

  1. I genitori o i tutori devono giustificare le assenze degli alunni in modo tempestivo sul registro elettronico o servendosi del libretto personale debitamente compilato e firmato. La firma del genitore o tutore deve essere conforme a quella apposta in calce al libretto. Gli studenti maggiorenni possono giustificare personalmente le assenze.
  2. Il docente della prima ora è delegato dal dirigente scolastico in via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti. Dopo aver constatato la validità della firma, egli sottoscrive la giustificazione e ne fa annotazione nell’apposito spazio del registro elettronico.
  3. In caso di mancata tempestiva giustificazione, l’alunno viene ammesso in classe dal docente. Se privo di giustificazione anche il giorno successivo l’alunno viene ammesso provvisoriamente in classe dal docente, che provvede a mettere un’annotazione sul registro elettronico. Il terzo giorno l’alunno che non ha ancora provveduto alla giustificazione dell’assenza viene ammesso in classe con l’autorizzazione della presidenza, che provvede contestualmente ad avvisare la famiglia.
  4. Non sono ammesse giustificazioni cumulative di assenze non consecutive.
  5. La quinta, decima, quindicesima e ventesima assenza dovranno essere giustificate personalmente o telefonicamente dal genitore.
  6. L’informazione alle famiglie sulle assenze è aggiornata in tempo reale attraverso il registro elettronico. La scuola si riserva il diritto di informare le famiglie anche degli studenti maggiorenni.
  7. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti in merito ad assenze prolungate.
  8. Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell’attribuzione del voto di comportamento; esse vengono segnalate tempestivamente dal coordinatore alle famiglie degli studenti interessati.

Art. 38: Permessi

  1. Gli alunni in ritardo rispetto agli orari di inizio delle lezioni sono ammessi in classe con il permesso della presidenza. Salvo comprovate necessità, gli alunni non sono ammessi in classe oltre la prima ora di lezione.
  2. Le uscite fuori orario dall’istituto (permessi occasionali di uscita anticipata) sono autorizzate di norma solo a partire dalla penultima ora di lezione, se firmate dal genitore sull’apposito spazio del libretto personale o del registro elettronico e solo in via eccezionale. La richiesta deve essere scritta dal genitore o dal tutore o dall’alunno maggiorenne, servendosi del libretto personale o del registro elettronico e presentata per l’autorizzazione al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, entro la prima ora di lezione. L’alunno che entra in ritardo non può chiedere, di norma, di uscire in anticipo.
  3. Lo studente che intende uscire anticipatamente per improvvisa indisposizione può allontanarsi dall’istituto solo se accompagnato da un genitore (o da un suo delegato) o, altrimenti, attendere il termine delle lezione nel locale infermeria o in vicepresidenza.
  4. Non è consentito all’alunno allontanarsi dalle lezioni pomeridiane senza il permesso di uscita. Diversamente, l’assenza sarà considerata non giustificata e ne verrà data comunicazione ai genitori, con i conseguenti provvedimenti disciplinari.
  5. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente, la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora si renda necessario congedare gli studenti prima del termine delle lezioni.
  6. Qualora l’istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, l’orario delle classi potrà essere variato in entrata ed in uscita. La comunicazione di tale variazione d’orario, salvo casi eccezionali, viene data entro il giorno precedente tramite il registro elettronico di classe (nella sezione “comunicazioni”), a cura della presidenza.

Art. 39: Permessi per problemi di trasporto

  1. In via del tutto eccezionale e per comprovati motivi di trasporto, qualora non sia possibile all’alunno raggiungere l’Istituto o la propria abitazione altrimenti e/o in tempi accettabili, il Dirigente scolastico può concedere un permesso permanente di ingresso posticipato o uscita anticipata.
  2. I permessi permanenti autorizzati sono inseriti e visibili dal registro elettronico, con l’indicazione dei giorni nei quali sono concessi.

Art. 40: Astensione collettiva dalle lezioni

  1. L’astensione collettiva dalle lezioni è generalmente considerata assenza ingiustificata. In caso di comportamento scorretto degli alunni (assenze strategiche), il Consiglio di classe decide gli opportuni provvedimenti disciplinari.
  2. In occasione di manifestazioni pubbliche a carattere nazionale o locale, il dirigente scolastico ha facoltà di dispensare gli alunni dal dovere di giustificare l’assenza, in considerazione del valore di partecipazione democratica alla vita civile. I genitori o i tutori degli alunni sono tenuti comunque a comunicare alla presidenza di essere a conoscenza della partecipazione degli alunni all’astensione collettiva.
    In caso di astensione collettiva prolungata per più giorni, il Dirigente Scolastico stabilisce di volta in volta le modalità di riammissione.

Art. 41: Autogestione ed occupazione

  1. Le manifestazioni di protesta degli alunni che si concretizzano nell’autogestione dell’attività didattica e nell’occupazione dell’istituto non possono essere autorizzate dal dirigente scolastico. Tali fenomeni possono configurare violazione della legge penale ai sensi dell’Art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità).
  2. Non rientrano in questa fattispecie le giornate dello studente organizzate facendo ricorso alle ore destinate alle assemblee d’istituto. La loro organizzazione è demandata ai rappresentanti d’Istituto, d’intesa con il Dirigente scolastico, sulla base di un progetto approvato dagli organi collegiali, e prevede per gli alunni la scelta della libera partecipazione alle attività organizzate per l’occasione o, in alternativa, l’obbligo di frequenza alle attività didattiche programmate svolte dai docenti.

Art. 42: Deroghe alla frequenza

  1. Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 75% dell’orario annuale personalizzato , cioè del monte ore annuale delle lezioni/orario complessivo di tutte le discipline.
    Per gli studenti che non si avvalgono dell’ora di religione e non svolgono l’ora alternativa, si applica la percentuale su un monte ore annuale ridotto (ovvero 32 settimanali per le prime e 31 ore settimanali per le rimanenti classi).
    Pertanto ai fini della valutazione finale di ciascuno studente l’anno scolastico si ritiene valido solo se lo studente non supera un tetto massimo del 25% di assenza dalle lezioni, in particolare:

    • Per gli ordinamenti che prevedono 31 ore settimanali di lezione – monte ore annuale 992 x 0.75 = 744 ore di frequenza – Ore assenza massime = 248 ore
    • Per gli ordinamenti che prevedono 32 ore settimanali di lezione – monte ore annuale 1056 x 0.75 = 792 ore di frequenza – Ore assenza massime = 264 ore
    • Per gli ordinamenti che prevedono 33 ore settimanali di lezione – monte ore annuale 1089 x 0.75 = 817 ore di frequenza – Ore assenza massime = 272 ore
  2. Le possibili deroghe dalla percentuale di assenze consentite, deliberate dal Collegio dei Docenti In riferimento a quanto indicato nella C.M. 20/2011, sono previste per le assenze dovute a:
    • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
    • terapie e/o cure programmate;
    • donazioni di sangue;
    • partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
    • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
    • situazioni specifiche relative a studenti con Bisogni Educativi Speciali, documentati nei piani educativi personalizzati e individualizzati.
  3. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Capo IV: DIVIETI

Art. 43: Divieto di fumo e di turpiloquio (richiamo)

  1. Oltre al già menzionato divieto di fumo in tutta l’area dell’Istituto (Art. 9 punto 1 del presente regolamento) e al divieto di turpiloquio (Art. 8 reg. cit.), gli alunni hanno l’obbligo di osservare i divieti di questo capo.
  2. In merito al divieto di fumo:
    1. Gli studenti sono tenuti ad osservare, come chiunque si trovi in istituto, il divieto di fumo.
    2. Le norme sul divieto di fumo perseguono l’obiettivo di prevenzione delle dipendenze e di una formazione di stili di vita sani e corretti e sono destinate a tutto il personale, agli studenti e a coloro che frequentano, a qualunque titolo, anche occasionalmente, l’istituto.
    3. Tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, sono soggetti al divieto di fumo. E’ vietato uscire fuori dalla scuola per fumare durante l’orario scolastico.
    4. Per garantire il rispetto del divieto di fumo l’istituto predispone le modalità organizzative per garantire la necessaria sorveglianza. Le infrazioni saranno sanzionate secondo la normativa vigente.

Art. 44: Divieto di sporcare

  1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. È assolutamente vietato sputare e lasciare rifiuti per terra. I trasgressori saranno deferiti al Dirigente scolastico per gli opportuni provvedimenti disciplinari e di pulizia.

Art. 45: Divieto di utilizzo e/o di introduzione di materiale non didattico

  1. È fatto divieto agli studenti di utilizzare durante le ore di lezione qualsiasi oggetto o pubblicazione non pertinenti alla finalità educativa della scuola. In particolare è vietato portare con sé coltelli, cutter, strumenti e qualsiasi altro oggetto che possa essere usato come arma impropria.
  2. È altresì vietato utilizzare o mantenere attivi telefoni cellulari , smartphone, smartwatch, radio e altri apparecchi estranei all’attività didattica.
  3. Ciascun Consiglio di classe può disporre che gli smartphone e gli apparecchi elettronici idonei alla navigazione nell’internet vengano consegnati all’inizio delle lezioni e della quarta ora e conservati nell’apposito contenitore. Gli alunni possono rientrarvi in possesso all’intervallo e alla fine delle lezioni.
  4. Durante le lezioni, l’uso di apparecchiature elettroniche è consentito solo se espressamente autorizzato dall’insegnante.
  5. E’ vietato fare registrazioni audio, filmare e fotografare ambienti, oggetti e persone all’interno e nelle immediate adiacenze dell’Istituto senza precedente richiesta al Dirigente Scolastico e sua autorizzazione.
  • È assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare sia a titolo gratuito che a titolo oneroso sostanze illegali in tutta l’area dell’Istituto. Oltre agli inevitabili provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno segnalati all’autorità competente in materia. Del pari è vietato introdurre e consumare nell’Istituto bevande alcoliche.
  • E’ vietato introdurre velocipedi all’interno dell’edificio scolastico (ad es. monopattini, biciclette, etc.).

Art. 46: Divieto di sosta inoperosa presso il bar

  1. Dopo il suono della campanella che segnala l’inizio delle lezioni e, di norma, durante le ore di lezione, gli alunni non devono sostare inoperosamente presso il locale del bar. Il Dirigente scolastico o i docenti devono invitare gli alunni a rientrare immediatamente nella loro aula.
  2. Le reiterazioni di tali comportamenti saranno segnalate ai rispettivi Consigli di classe per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Art. 47: Divieto di utilizzo improprio del registro di classe

  1. Il registro di classe nel formato elettronico è un atto pubblico: la sua compilazione è di esclusiva competenza dei docenti, del Dirigente scolastico o di un suo delegato. Gli alunni possono solo consultarlo, accedendovi esclusivamente con le credenziali personali.
  2. Le credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone. Gli alunni sono responsabili del loro corretto utilizzo. L’accesso con credenziali altrui, anche se autorizzato, non è consentito dalla legge. Il titolare delle credenziali risponde dell’utilizzo improprio delle medesime.
  3. I comportamenti difformi da quelli consentiti dalla legge e dal presente regolamento e rientranti nella fattispecie di reati saranno oggetto di informativa all’autorità giudiziaria.

Art. 48: Divieto di allontanamento dall’Istituto

  1. Durante l’orario scolastico e l’intervallo è fatto divieto agli alunni di allontanarsi dall’Istituto (c.f.r. Art.1 punto 2).

Capo V: ALUNNI MAGGIORENNI
Art. 49: Capacità dell’alunno maggiorenne

  1. Con il compimento del diciottesimo anno di età l’alunno diventa maggiorenne ed acquista la capacità di compiere in nome e per conto proprio tutti gli atti giuridici inerenti il suo rapporto con l’istituzione scolastica. Egli può firmare le giustificazioni delle assenze oltreché i permessi di entrata posticipata e uscita anticipata nel rispetto delle regole previste dal presente regolamento; può chiedere la produzione della documentazione che lo riguarda.
  2. L’alunno maggiorenne è invitato a dare il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ex art. 27 L. 31/12/1996 e Regolamento generale per la protezione dei dati personali GDPR 2016/679.
  3. Il conseguimento della maggiore età da parte dello studente non spiega automatico effetto estintivo dell’interesse genitoriale a ottenere informazioni circa il rendimento scolastico del figlio. In caso di decisione e richiesta dell’alunno maggiorenne di estromettere i genitori dalle informazioni relative alla situazione scolastica, i genitori/tutori saranno invitati a formulare le proprie osservazioni, al fine emettere la relativa determinazione dirigenziale.

Capo VI: CODICE DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI
Art. 50: Principi generali

  1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all’interno della comunità scolastica e a recuperare l’alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.
  2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
  3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
  4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Art. 51: Sanzioni disciplinari, organi competenti e procedimento disciplinare

  1. I procedimenti disciplinari e le relative sanzioni si applicano a tutte le attività scolastiche previste nel P.T.O.F. e/o approvate dagli organi collegiali.
  2. Le sanzioni sono sempre commisurate alla gravità dell’infrazione disciplinare – principio di proporzionalità – e, in caso di recidiva, ispirate al principio di gradualità.
  3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
  4. Agli studenti il cui comportamento risulta in contrasto con i doveri elencati nel Titolo IV – Capo II e nell’art. 3 del D.P.R. 249/1998 “Statuto delle studentesse degli studenti e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. 235/2007), vengono irrogate le seguenti sanzioni:
    1. richiamo verbale, da annotarsi sul registro di classe se reiterato, per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione, scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanza ai doveri di diligenza e puntualità;
    2. richiamo/ammonimento scritto per scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuo durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza; l’ammonimento scritto può essere sempre applicato in alternativa alla sanzione dell’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, qualora il consiglio di classe lo ritenga più idoneo al ravvedimento dell’alunno in considerazione di particolari circostanze che ne abbiano caratterizzato il comportamento o di peculiari condizioni personali;
    3. allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenze ingiustificate ed arbitrarie, turpiloqui ed offesa ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti anche di valore esiguo di proprietà della scuola o di altri; aggressioni, estorsioni, minacce, ingiurie, diffamazione e trattamento illecito di dati, anche a mezzo internet, e altre molestie continuate nei confronti di altri;
    4. allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
    5. allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale;
    6. allontanamento dalla scuola per una durata superiore a quindici giorni, comunque commisurata alla gravità del reato, ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, nei seguenti casi: reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana; atti pericolosi per l’incolumità delle persone; violenza intenzionale; uso o spaccio di sostanze psicotrope; atti e molestie di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all’interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione del suo buon nome.
    7. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
  5. Il Regolamento di disciplina degli alunni, che sintetizza in forma di tabella le infrazioni e le relative sanzioni e procedure, costituisce parte integrante del presente regolamento come Allegato 1.
  6. Gli organi collegiali competenti a irrogare i provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
    • L’insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a).
    • Il consiglio di classe decide sulle sanzioni e sui provvedimenti che prevedono l’ammonimento scritto, di cui alla lettera b) e l’allontanamento dalla scuola per periodi non superiori ai quindici giorni, di cui alle lettere c), d) ed e). Quando esercita la competenza in materia disciplinare il consiglio di classe deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi.
    • Il Consiglio d’Istituto è competente esclusivamente per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla scuola per più di quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, di cui alle lettere f) e g).
    • Il Consiglio di classe e il Consiglio d’istituto deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede il Consiglio è conteggiato doppio.
    • Il consiglio di classe è tenuto a dare comunicazione scritta alla famiglia dello studente di ogni sanzione disciplinare irrogata; la comunicazione è firmata contestualmente dal coordinatore di classe e dal Dirigente Scolastico.
    • Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art. 361 c.p..
    • Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
  7. I procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti seguono la seguente procedura:
    • Le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla scuola possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, e rilevata dal personale, da parte dello studente incolpato.
    • Per le sanzioni che prevedono una sospensione dalle lezioni, il coordinatore di classe acquisisce le motivazioni da parte degli studenti, tramite consegna di contestazione scritta, a cui gli interessati devono rispondere entro 5 giorni e comunque prima della riunione del consiglio di classe.
    • Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti indicati dallo stesso; il contraddittorio a difesa avviene durante la riunione dell’organo collegiale competente, che viene verbalizzata.
    • La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa; più la sanzione è grave e più è necessario il rigore motivazionale. In particolare, per le sanzioni che prevedono l’allontanamento temporaneo dalla scuola, nel verbale e nell’atto con cui il provvedimento viene comunicato, è necessario:
      • descrivere i fatti e gli elementi concreti dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente,
      • giustificare la decisione in merito al numero di giorni di allontanamento, che deve essere tale da evitare il superamento implicito ed automatico dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico:
        • in termini di proporzionalità rispetto al numero di recidive, al numero di mancanze disciplinari, afferenti ai diversi campi (doveri scolastici, rispetto delle persone, rispetto degli ambienti ed attrezzature, rispetto delle norme di sicurezza), al permanere dell’eventuale situazione di pericolo per la comunità scolastica (per le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) e g))
        • in termini di gradualità, relativamente ad eventuali precedenti sanzioni
      • far riferimento agli indicatori/parole chiave segnalate nel regolamento di disciplina degli alunni, di cui al punto n. 4.
      • esplicitare le motivazioni per cui non siano esperibili interventi per il reinserimento nella comunità scolastica durante l’anno, per sanzioni di cui alla lettera g).
    • Le procedure relative all’irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro trenta giorni dall’avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
    • Nel voto relativo alle decisioni disciplinari non è consentita l’astensione.
    • Nei periodi di allontanamento inferiori ai 15 gg. deve essere garantito un rapporto scuola – famiglia che prepari lo studente al rientro nella comunità scolastica; nei periodi di allontanamento superiori ai 15 gg. deve essere garantito un rapporto scuola – famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria per un percorso di recupero educativo.
    • Il periodo di giorni per i quali si dispone l’allontanamento dello studente non può comportare il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 52: Impugnazioni – Organo di garanzia

  1. Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) all’Organo di Garanzia interno alla scuola.
  2. L’ organo di garanzia è un organo perfetto composto da quattro membri – dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente, da uno studente e da un genitore, designati dal Consiglio d’Istituto – e resta in carica 3 anni.
  3. In caso di decandenza di uno dei membri, lo stesso viene nominato per il subentro ad inizio anno.
  4. Oltre ai membri effettivi, il Consiglio d’Istituto nonima anche un membro supplente per ciascuna componente: i membri supplenti subentrano in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) o assenza inderogabile dei membri effettivi.
  5. Il ricorso all’Organo di garanzia deve essere inoltrato in forma scritta al Capo d’Istituto, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione della sanzione disciplinare. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
  6. L’Organo di Garanzia delibera a maggioranza dei voti validamente espressi; non è consentita l’astensione.
  7. L’ Organo di Garanzia è competente sulle eventuali controversie in merito all’applicazione del Regolamento D.P.R. 235/2007.
  8. Stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 53: Conversione delle sanzioni

  1. Nel caso l’organo sanzionante lo preveda e su richiesta dello studente, e’ possibile chiedere la conversione delle sanzioni della tipologia a), b), c) e d) di cui all’Art. 45, in attività in favore della scuola (riordino laboratori, servizio biblioteca, pulizia ambienti, attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, riordino di archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, attività di ricerca, produzione di elaborati – composizioni scritte o artistiche – che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola).
  2. Tali attività, individuate dall’organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura.
  3. La conversione delle sanzioni disciplinari in attività alternative o l’accompagnamento delle stesse con misure accessorie di natura sociale e culturale costituisce un momento in cui si realizza e concretizza l’alleanza educativa tra studenti, famiglie ed operatori scolastici, al fine di condividere le regole e i percorsi di crescita degli alunni, far acquisire le competenze trasversali di cittadinanza, formando persone che abbiamo senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Art. 54: Sanzioni amministrative

  1. Nei casi previsti dalla legge, le sanzioni amministrative saranno erogate dal dirigente scolastiche o deferite all’organo competente, in accompagnamento ai provvedimenti disciplinari erogati.

Art. 55: Norma di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti.

I DOCENTI

Capo I: DIRITTI ED OBBLIGHI
Art. 56: Diritti ed obblighi (richiamo)

  1. I diritti e gli obblighi del personale docente sono disciplinati dal CCNL e dalla normativa in materia di lavoro applicabile al pubblico impiego. Essi sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano delle attività didattiche dell’Istituto.

Capo II: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
Art. 57: Obblighi di servizio

  1. Ogni docente in servizio deve essere presente almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio della lezione.
  2. Il docente a disposizione deve essere presente in Istituto in aula docenti, al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.
  3. Durante l’ora di ricevimento delle famiglie i docenti devono rimanere reperibili nello spazio riservato a tale attività.
  4. Qualora la classe fosse impegnata in attività non curricolari organizzate dall’Istituto e approvate dal Consiglio di classe, il docente nelle cui ore si svolgono tali attività deve rimanere con i propri alunni per garantire l’assistenza.

Art. 58: Divieti

  1. I docenti sono tenuti a rispettare i divieti di carattere generale previsti dal presente regolamento (divieto di fumo, di turpiloquio ecc.)
  2. I docenti avranno cura di non impartire lezioni private a studenti dell’Istituto e di non indicare ai genitori o ai parenti degli studenti nominativi di colleghi a cui rivolgersi per le ripetizioni.
  3. È fatto divieto ai docenti di accettare per qualsiasi motivo doni individuali degli studenti o delle loro famiglie.

Art. 59: Tenuta dei registri e documenti scolastici

  1. Ciascun docente registra la presenza apponendo la propria firma elettronica sul registro di classe con riferimento alle ore di lezione della materia insegnata, avendo cura di annotare le assenze degli alunni. Egli è tenuto ad aggiornare costantemente il registro elettronico personale, riportando le valutazioni degli alunni.
  2. Ciascun docente è tenuto a compilare con cura tutti documenti scolastici previsti dalla legge e dalle procedure scolastiche in uso.
  3. Al termine dell’anno scolastico il docente è obbligato (seguendo le istruzioni comunicate dalla segreteria didattica) a esportare su file i propri registri personali e consegnarli alla segreteria per l’invio in conservazione a norma.

Art. 60: Vigilanza

  1. Ciascun docente vigila sul comportamento degli studenti, anche non appartenenti alle proprie classi, segnalando al Dirigente scolastico i casi di mancato rispetto delle norme regolamentari o i comportamenti anomali
  2. Ciascun docente deve svolgere la vigilanza durante l’intervallo con le modalità stabilite dalla presidenza.

Art. 61: Valutazioni

  1. I docenti devono inserire tempestivamente le valutazioni nel registro elettronico e comunque non oltre 2 giorni per le verifiche orali ed entro pochi giorni e comunque non oltre 20 giorni per quelle scritte, grafiche e pratiche.
  2. Ciascun docente deve effettuare almeno due valutazioni orali e due scritte (ove previste) per trimestre/quadrimestre. Le prime valutazioni (orale e scritta) devono essere completate entro la fine del mese di ottobre/febbraio/aprile per la scansione dell’a.s. in trimestri ed entro la fine del mese di novembre/aprile per quella in quadrimestri.
  3. Le valutazioni devono essere trasparenti e motivate.

Art. 62: Comunicazioni

  1. Le comunicazioni del Dirigente scolastico vengono inviate alla casella di posta elettronica di ciascun docente e, qualora riguardino anche gli alunni, pubblicate sul registro elettronico e/o sul sito web.

Art. 63: Revisione del regolamento

  1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Istituto su proposta di ogni singola componente della comunità scolastica.

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